Si definisce bonifica l’insieme di opere tecniche e ingegneristiche atte a migliorare le condizioni di un territorio, incrementandone la produttività e migliorandone le condizioni igienico-sanitarie. Per questo motivo il termine bonifica comprende azioni molto diverse quali l’intervento su eccessi idrici (b. idraulica), su carenze idriche (b. irrigua), su dissesti geologici e ambientali, carenza d’infrastrutture per l’accessibilità a zone montane (b. montana).

All’indomani dell’Unità d’Italia sono promulgate varie leggi su risanamento e tutela dei beni ambientali dirette a specifiche aree d’intervento: acque pubbliche (1865), irrigazioni (1873), patrimonio forestale (1877), opere di sistemazione valliva e montana dei torrenti (1893), restaurazione della montagna (1911). La prima legge organica in materia è la N. 269 del 25 giugno 1882, voluta dall’allora Ministro dei Lavori Pubblici: il romagnolo Alfredo Baccarini che introduce una distinzione tra bonifiche di I e II categoria. Lo Stato interviene su opere dirette ad un grande miglioramento igienico o agricolo del territorio coprendo il 50% della spesa (la parte restante resta a carico di Comuni, Province e privati direttamente beneficiati), mentre le opere di minore importanza e senza rilevanza d’interesse pubblico restano a carico dei privati. L’effettiva capacità d’intervento della legge Baccarini resta limitata e, sul piano operativo, il Meridione esce notevolmente svantaggiato (dal 1882 al 1924 poco più di 4000 ettari bonificati, contro gli oltre 300.000 al nord).

All’indomani della Prima Guerra Mondiale è forte l’esigenza di un progetto più efficace, non diretto al solo risanamento ma anche alla tutela e la messa a cultura delle terre bonificate. Con il Testo Unico del 30 dicembre 1923 vengono ordinate e riunite tutte le disposizioni passate, dividendole fra quelle collegate a interventi di particolare interesse pubblico e sociale, di responsabilità statale, e gli interventi demandati ai proprietari. In epoca fascista l’impegno finanziario e organizzativo dello Stato cresce e il successo più significativo è la bonifica dell’Agro Pontino (due le leggi in materia: decreto del 24 dicembre 1928 che introduce la Bonifica integrale; decreto del 13 febbraio 1933 che abroga quasi totalmente la normativa precedente). In molte zone del meridione le iniziative di bonifiche si scontrano con l’immobilismo dei proprietari terrieri latifondisti che rappresentano un potere coalizzato al fascismo. Per altro la legislazione in materia dovette subordinarsi e integrarsi con quella sulle politiche sanitarie, occupazionali, belliche e di autarchia.